In Gazzetta Ufficiale del 27 novembre il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, che prevede, come obbligo vaccinale, il completamento con la somministrazione di una dose di richiamo in aggiunta a quello primario e che abbia una durata di 9 mesi a partire dalla data della dose di richiamo.
Il Decreto-Legge estende a partire dal 15 dicembre l’obbligo vaccinale, oltre che alle professioni sanitarie, anche a tutto il personale scolastico, al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico e ai lavoratori che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria prestazione lavorativa nelle RSA e detta ulteriori disposizioni sull’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso ai luoghi di lavoro.
Nel settore scolastico, i dirigenti scolastici (DS) e i responsabili delle istituzioni indicate, qualora verifichino per il personale obbligato l’assenza di vaccinazione o la mancata presentazione della richiesta di vaccinazione, invitano i lavoratori interessati a produrre entro cinque giorni la documentazione relativa alla vaccinazione, al differimento o all’esenzione dalla stessa, ovvero la richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dall’invito e da trasmettere entro tre giorni dalla somministrazione.
In caso di mancata presentazione della predetta documentazione entro i termini, il DS e i responsabili delle istituzioni indicate accertano l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, ne danno immediata comunicazione scritta all’interessato e lo sospendono dall’attività lavorativa e dalla retribuzione, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto.
La vaccinazione può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute del lavoratore, conseguente a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid-19.
In questi casi (condizioni cliniche documentate e relativo pericolo per la salute), al fine di evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, durante il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il Dirigente scolastico adibisce il personale a mansioni diverse, senza decurtazione della retribuzione.
Il Super Green Pass modifica anche la durata delle varie certificazioni verdi. In particolare:
– la certificazione rilasciata a seguito dell’avvenuta vaccinazione ha una validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale primario;
– la certificazione verde COVID-19 ha una validità di ulteriori 9 mesi dalla data di somministrazione della dose di richiamo (booster) successivo al ciclo vaccinale primario;
– la certificazione verde rilasciata a seguito dell’avvenuta guarigione da COVID-19, con
contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2,
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, ha una validità di 6 mesi dall’avvenuta guarigione;
– la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base dell’esecuzione del test antigenico rapido ha una validità di quarantotto ore e di settantadue ore dall’esecuzione del test molecolare;
– La certificazione verde di coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo, ha validità di 9 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
A decorrere dal 29 novembre, nelle zone gialle ed arancioni, la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e degli spostamenti (attualmente sospesi o limitati dalla normativa vigente) sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una certificazione verde derivante:
– dall’avvenuta vaccinazione al termine de ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo;
– dall’avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
– dall’avvenuta guarigione dei casi di accertata positività al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del prescritto ciclo.
Il possesso di una delle certificazioni verdi è richiesto non solo per i treni intercity, intercity notte e ad alta velocità ma anche sui treni regionali e sui treni interregionali.
Con le modifiche apportate con l’art. 4, l’obbligo del Green Pass è previsto anche per chi utilizza i traghetti nello Stretto di Messina e per chi usufruisce del collegamenti marittimi da e per le Isole Tremiti.
Fino al 5 dicembre è consentita la verifica del possesso delle certificazioni verdi in formato cartaceo.
Dal 6 dicembre il documento verde sarà obbligatorio anche per il trasporto locale su bus, tram e metro, con controlli a campione.